pratiche edilizie
Progettazione e direzione lavori
Lo studio offre un'ampia gamma di servizi che riguardano la redazione di pratiche edilizie
per edifici, sia civili che industriali e direzione lavori
PROGETTAZIONE
Direzione Lavori
Il direttore dei lavori è la figura professionale scelta dal committente, in base alle opere da eseguire e al titolo professionale richiesto dalle normative vigenti per l’esecuzione di tali opere con lo scopo di seguire l’andamento regolare del cantiere.
I documenti che consentono di eseguire opere di nuova costruzione, ampliamento, modifica e ristrutturazione di immobili di ogni dimensione sono i seguenti:
- 1- Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) rappresenta quella procedura grazie alla quale è possibile far partecipe il Comune interessato dai lavori del loro inizio. Trattandosi di una comunicazione relativa a lavori molto semplici, tali da non richiedere di conseguenza interventi da parte di tecnici, può essere compilata con facilità anche da un semplice cittadino.
In questa branca possono essere compresi lavori come il varo di aree riservate ai giochi in cui non sussista lo scopo di lucro, l’installazione di pannelli solari termici, detti anche collettori, sul tetto delle abitazioni, oppure l’arredo di aree di pertinenza degli immobili. Più nel dettaglio, ricordiamo comunque che la fattispecie di lavori per i quali basta la CIL viene elencata nel D.P.R. 380 risalente al 2001 - 2- CILA, ovvero la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, è un titolo abilitativo che serve per ristrutturare un edificio tramite un intervento di manutenzione straordinaria. Viene introdotta per la prima volta con la legge 73 del 2010 che modifica l’articolo 6 Dpr 380/01, noto come Testo Unico dell’Edilizia.
- 3- SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) – pratica amministrativa da redigere e consegnare prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione. Copre tutte le opere che si possono realizzare con la CILA e CIL, oltre a interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazioni leggere, frazionamento e ripristino della destinazione d’uso originaria
- 4- SCIA alternativa al permesso di costruire può essere presentata per:
- – interventi di ristrutturazione “pesante”, che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con modifiche alla volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti ovvero che cambiano la destinazione d’uso degli immobili situati nelle zone omogenee A, o modifiche della sagoma degli immobili soggetti a vincoli di cui al D.Lgs 42/2004;
- – interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, tra cui rientrano gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani di ricognizione di quelli vigenti. E’ prevista anche la possibilità che il progetto sia asseverato da apposita relazione tecnica che attesta che il piano contiene precise disposizioni;
- – interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione degli strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planivolumetriche.
Per una precisa indicazione degli interventi soggetti a Scia alternativa si rinvia a quanto disposto nell’allegato A – Sezione II Edilizia – del D.Lgs 222 del 25/11/2016.
5- Permesso di costruire, è un titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di riferimento e necessario per eseguire interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia. Esso è disciplinato dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.p.r. n. 380/2001) e ha sostituito la vecchia concessione edilizia introdotta dalla legge numero 10 del 1977 (c.d. Legge Bucalossi), che a sua volta era subentrata alla licenza edilizia. Il permesso di costruire viene essenzialmente utilizzato per le nuove costruzioni, gli ampliamenti o gli interventi rilevanti di ristrutturazione.
- Interventi che richiedono il permesso di costruire
Più nel dettaglio, ai sensi dell’articolo 10 del Testo unico, il permesso di costruire è necessario per le seguenti tipologie di intervento: - -interventi di nuova costruzione,
- -interventi di ristrutturazione urbanistica,
- -interventi di ristrutturazione edilizia che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, o, se si tratta di immobili compresi nelle zone omogenee A, mutamenti della destinazione d’uso, nonché interventi che comportano modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli.
6-Permesso di costruire in sanatoria è quel documento necessario appunto per poter regolarizzare l’immobile abusivo.
Quando si avvia un’istanza di sanatoria, perché questa sia valida, bisognerà richiedere una nuova autorizzazione con analisi che risultano conformi alla nuova strutturazione del fabbricato.
esistono tre modi per sanare:
1-Accertamento di conformità, per rilasciare il Permesso di Costruire in sanatoria (art. 36 DPR 380/01)
2-Accertamento di conformità, per rilasciare il Permesso di Costruire in sanatoria (art. 37 DPR 380/01)
3-Sanatoria per rilasciare il Permesso di Costruire (art. 34 DPR 380/01)
Le pratiche sopra descritte possono servire:
- -per una nuova edificazione, ampliamenti e/o ristrutturazioni di fabbricati per civile abitazione, agricoli, artigianali, commerciali e turistico ricettivi.
- -per la progettazione ecologica, sostenibile e bio-compatibile.
- -per i piani di recupero.
- -per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
- -per la progettazione di interni.
- -per gli studi di fattibilità.
- -per la realizzazione di edifici in legno.
- -per la manutenzione ai condomini.
- -per la progettazione e manutenzioni stradali.
- lo studio resta a disposizione per qualsiasi tipo di lavoro sia civile che industriale.
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